COSA E’ L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’agricoltura
biologica
è
un
metodo
di
produzione
definito
e
disciplinato
a
livello
comunitario
dal
Regolamento
CEE
2092/91
(Testo
consolidato
al
7
luglio
2004),
e
a
livello
nazionale
dal D.M. 220/95.
In
agricoltura
biologica
non
si
utilizzano
sostanze
chimiche
di
sintesi
(concimi,
diserbanti,
anticrittogamici,
insetticidi,
pesticidi
in
genere),
né
Organismi
Geneticamente
Modificati
(OGM).
Alla
difesa
delle
colture
si
provvede
innanzitutto
in
via
preventiva,
selezionando
specie
resistenti
alle
malattie
e
intervenendo
con
tecniche
di
coltivazione
appropriate
come,
per
esempio:la
rotazione
delle
colture
cioè
evitando
di
coltivare
per
più
stagioni
consecutive
sullo
stesso
terreno
la
stessa
pianta.
Così
facendo,
da
un
lato
si
ostacola
l’ambientarsi
dei
parassiti,
e
dall’altro
si
sfruttano
in
modo
più
razionale
e
meno
intensivo
le
sostanze
nutrienti
del
terreno;la
piantumazione
di
siepi
ed
alberi
che,
oltre
a
ricreare
il
paesaggio,
danno
ospitalità
ai
predatori
naturali
dei
parassiti
e
fungono
da
barriera
fisica
a
possibili
inquinamenti
esterni;la
consociazione,
cioè
coltivando
in
parallelo
piante
sgradite
l’una
ai
parassiti
dell’altra.In
agricoltura
biologica
si
usano
fertilizzanti
naturali
come
il
letame
ed
altre
sostanze
organiche
compostate
(sfalci,
ecc.)
e
sovesci,
ossia
si
incorporano
nel
terreno
piante
appositamente
seminate,
come
trifoglio
o
senape.
In
caso
di
necessità,
per
la
difesa
delle
colture
si
interviene
con
sostanze
naturali
vegetali,
animali
o
minerali:
estratti
di
piante,
insetti
utili che predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni dalle crittogame.
Qualora
fosse
necessario
intervenire
per
la
difesa
delle
coltivazioni
da
parassiti
e
altre
avversità,
l’agricoltore
può
fare
ricorso
esclusivamente
alle
sostanze
di
origine
naturale
espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta “lista positiva”).
Gli allevamenti biologici
Anche
l’allevamento biologico segue le norme dell’Unione Europea
, con il Regolamento CE 1804/99, e a livello nazionale con il D.M. n.91436 del 4 Agosto 2000.
Gli
animali
devono
essere
alimentati,
secondo
il
proprio
fabbisogno,
con
prodotti
vegetali
ottenuti
ottenuti
anch’essi
con
metodo
di
produzione
biologico,
coltivati
di
preferenza
nella
stessa
azienda
o
nel
comprensorio
in
cui
l’azienda
ricade.
L’allevamento
degli
animali
con
metodo
biologico
è
strettamente
legato
alla
terra.
Il
numero
dei
capi
che
si
possono
allevare
dipende dalla superficie di terreno disponibile. I sistemi di allevamento adottati devono soddisfare i bisogni etologici e fisiologici degli animali.
Sono vietati il trapianto degli embrioni e l’uso di ormoni per regolare l’ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali.
L’impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica è vietato.
Il
trasporto
del
bestiame
deve
essere
quanto
più
breve
possibile
ed
effettuarsi
in
modo
da
affaticare
il
meno
possibile
gli
animali.
Le
operazioni
di
carico
e
scarico
devono
effettuarsi
senza brutalità. E’ vietato l’uso di calmanti durante il tragitto.
Il
trattamento
degli
animali
al
momento
della
macellazione
o
dell’abbattimento
deve
limitare
la
tensione
e,
nello
stesso
tempo,
offrire
le
dovute
garanzie
rispetto
all’identificazione
e
alla separazione degli animali biologici da quelli convenzionali.
E’ preferibile allevare razze autoctone, che siano ben adattate alle condizioni ambientali locali, resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione all’aperto.
Le
condizioni
di
allevamento
devono
tenere
conto
del
comportamento
innato
degli
animali.
In
particolare;
le
strutture
per
l’allevamento
devono
essere
salubri,
correttamente
dimensionate
al
carico
di
bestiame
e
devono
consentire
l’isolamento
dei
capi
che
necessitano
di
cure
mediche.
Inoltre
devono
essere
assicurati
sufficiente
spazio
libero
a
disposizione
degli animali.
Per
ogni
specie
e
categoria
di
animali
il
Regolamento
CE
1804/99
definisce
degli
spazi
minimi
che
devono
essere
garantiti
sia
al
coperto
(in
stalle,
ricoveri)
sia
all’aperto
(paddock
e
altro).
La
dieta
deve
essere
bilanciata
in
accordo
con
i
fabbisogni
nutrizionali
degli
animali.
Il
100%
degli
alimenti
dovrebbe
essere
di
origine
biologica
controllata.
Tuttavia,
poiché
ci
possono
essere
delle
difficoltà
nell’approvvigionamento
di
alimenti
biologici,
è
consentito
l’impiego
di
alimenti
non
biologici
fino
al
limite
massimo
del
10
%
per
i
ruminanti
e
del
20%
per
gli
altri
animali, calcolati sulla sostanza secca della razione alimentare. Tale deroga è applicabile comunque solo fino al 24 agosto 2002.
Non
possono
essere
somministrati
agli
animali
allevati
con
metodo
biologico:
stimolatori
di
crescita
o
stimolatori
dell’appetito
sintetici;
conservanti
e
coloranti;
urea;
sottoprodotti
animali
(es.
residui
di
macello
o
farine
di
pesce)
ai
ruminanti
e
agli
erbivori
monogastrici,
fatta
eccezione
per
il
latte
e
i
prodotti
lattiero-caseari;
escrementi
o
altri
rifiuti
animali;
alimenti
sottoposti a trattamenti con solventi (es. panelli di soia o altri semi oleosi) o addizionati di agenti chimici in genere; organismi geneticamente modificati; vitamine sintetiche.
L’attività di trasformazione dei prodotti alimentari bio
Requisiti e specifiche di prodotto
Gli
ingredienti
dei
prodotti
alimentari
etichettati
e
venduti
come
biologici
devono
essere
certificati
bio
almeno
per
il
70%
(la
percentuale
si
riferisce
al
totale
degli
ingredienti
di
origine
agricola
ed
esclude
acqua,
sale,
additivi
ammessi,
ecc.).
Si
possono
utilizzare
ingredienti
convenzionali
solo
se
rientrano
tra
quelli
previsti
dal
Reg
CE
2092/91
in
una
apposita
lista
positiva
ristretta,
e
se
i
corrispondenti
ingredienti
bio
non
sono
disponibili
in
quantità
sufficiente
sul
mercato
comunitario
(es.
zucchero
di
barbabietola,
fruttosio,
organismi
acquatici diversi dai prodotti dell’acquacoltura, olio di girasole, ecc.)
La commercializzazione di prodotti ottenuti con materie prime in conversione all’agricoltura biologica è possibile solo per i prodotti con un solo ingrediente.
Sono
ammessi,
inoltre,
solo
additivi,
eccipienti
e
coadiuvanti
tecnologici
ritenuti
innocui
dalla
commissione
UE
(es.
acido
citrico,
acido
ascorbico,
farina
di
semi
di
carrube,
ecc.),
indicati
in liste apposite. Tra gli aromi è ammesso esclusivamente l’impiego di sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali.
E’ vietato l’impiego di coloranti di sintesi, additivi non blandi e, comunque, qualsiasi ingrediente (anche proveniente da agricoltura convenzionale) ottenuto o derivato da OGM.
Quando
il
contenuto
in
ingredienti
bio
è
compreso
tra
il
70
e
il
95%
è
necessario
riportare
in
etichetta
la
percentuale
esatta
di
ingredienti
certificati
e
precisare
la
loro
tipologia
nella
lista
degli
ingredienti
(normalmente
viene
utilizzato
un
segnale
di
richiamo
in
prossimità
degli
ingredienti
certificati).
I
prodotti
che
possono
vantare
una
percentuale
superiore
al
95%
non
devono riportare la % di ingredenti bio ed è concesso loro di applicare un apposito logo e label UE.
Requisiti di processo
Gli
impianti
di
trasformazione,
magazzinaggio
e
condizionamento
devono
essere
in
grado
di
garantire
che
la
lavorazione
dei
prodotti
da
agricoltura
biologica
avvenga
separatamente
da
quelli convenzionali, e di permettere la chiara identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finito.
Il termine “biologico” deve essere sempre correlato al metodo di produzione agricolo.
E’ vietato indicare in etichetta “prodotto biologico”.
L’indicazione corretta è “prodotto/ingrediente da agricoltura biologica” o, nei casi previsti, “in conversione all’agricoltura biologica”.
Nella
etichettatura
e
nella
pubblicità
non
devono
contenere
affermazioni
che
suggeriscano
all’acquirente
che
il
metodo
biologico
costituisce
garanzia
di
qualità
organolettica,
nutritiva
o
sanitaria superiore.
I
requisiti
più
significativi
da
rispettare
ai
fini
della
conformità
alla
normativa
del
biologico
(Reg.
CEE
2092/91
e
successive
modifiche
ed
integrazioni)
sono:qualifica
dei
fornitori
biologici
(che
devono
dimostrare
la
certificazione
di
conformità
al
metodo
di
produzione
biologico
rilasciata
dall’ente
di
riferimento)controlli
al
ricevimento
dei
prodotti
biologici
(possibili
attraverso
i
codici
di
controllo
nelle
etichette
per
il
prodotti
confezionati,
indicazioni
obbligatorie
nel
DDT,
certificati
di
lotto/partita)separazione
dei
2
cicli
produttivi,
biologico
e
convenzionale
(cautela
e
prevenzione
rispetto
alle
contaminazioni),
compresa
la
fase
di
trasporto.analisi
presso
laboratori
SINAL
che
operano
con
metodi
analitici
a
elevata
sensibilità
(limite
di
determinazione
<
10
ppb)gestione
delle
non
conformità
(come
si
comporta
l’operatore
verso
il
proprio
fornitore
qualora
la
partita
consegnata
sia
risultata
positiva
all’analisi)In
ogni
caso
devono
essere
adottate
tutte
le
precauzioni
tese
ad
evitare
la
convivenza
del
biologico
con
prodotti
trattati
in
post
raccolta
(es
vinclozolin
su
kiwi
/
difenile
su
arance),
rimescolamenti tra prodotti convenzionali e biologici Vedi: Reg. CEE 2092/91 art. 1,5 e allegato I parte C, allegato III parte C, allegato VI.
Requisiti di processo
Il
Reg.
CE
328/04
ha
imposto
l’obbligo
di
assoggettamento
al
sistema
di
controllo
a
tutti
gli
operatori
che
commercializzano
prodotti
biologici
(grossisti,
distributori,
ecc.).
Sono
esentati
da questo obbligo (D.M. del 7 luglio 2005) solo i negozianti che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatori o all’utilizzato finale.